Descrizione
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11.
DI COSA SI TRATTA?
Con la legge 9 dicembre 1998, n. 431, all’articolo 11, è stato istituito il Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione, destinato alla concessione di contribuiti a sostegno totale o
parziale, in base alle condizioni di reddito dei richiedenti, degli oneri finanziari per il pagamento dei
canoni di locazione sostenuti dalle famiglie che si trovino in condizioni di disagio economico.
DESTINATARI
Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso residenziale site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.
La locazione deve:
- Risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- Sussistere al momento di presentazione della domanda;
- Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non maturato deve essere restituito entro dieci giorni.
Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 (abitazioni signorili, ville); sono pertanto ammesse le categorie catastali A1 (I-II), A2 (I-II).
Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio comunale.