Descrizione
Considerato che:
· in Italia è diffusa, la consuetudine di celebrare il Capodanno (oltre che con strumenti innocui), anche con il lancio di petardi e botti di vario genere, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento;
· puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro da parte degli organi preposti di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l’occasione;
· esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
· sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
· serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali d’affezione, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un’evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento (quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d’affezione che selvatici, causandone il ferimento o la morte per ustioni e bruciature);
· i danni arrecati agli animali possono configurare il reato di maltrattamento previsto dal Titolo IX bis del Codice Penale, istituito dalla Legge 189/2004, in quanto trattasi di lesioni (o morte) “cagionate” (v. art.544 bis C.P.) senza necessità o per crudeltà, se non intenzionalmente certo per colpa grave, tenuto conto di quanto previsto dalle normative;
· il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell’art. 3 del DPR 31 marzo 1979 per cui “è attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico”;
· possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare a danno di automobili, cassonetti etc.;
Il Sindaco invita la cittadinanza prendere visione dell'allegata ordinanza e a rispettarne i contenuti.