Descrizione
l' ordinanza n. 5 del 12.02.2025 ordina
ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell’intero territorio comunale, ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere entro 60 giorni dall’emissione della presente ordinanza:
- al taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale;
- alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali che pregiudicano la pulizia ed il decoro, la viabilità e la segnaletica o comunque ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dal codice civile per la loro messa a dimora. nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o chi aventi diritto, sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedime vegetale;
- al mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica, da attuarsi prima della stagione estiva e invernale, al fine di evitare gli inconvenienti sopra segnalati.
nell’eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, in caso di urgenza, i lavori verranno eseguiti dal comune con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi, calcolati in via forfettaria dall’ufficio tecnico che farà eseguire i lavori alle ditte specializzate;
avverte
- che in caso di inottemperanza al presente provvedimento il sindaco si riserva la facoltà di intervenire direttamente, attraverso il personale dell’ufficio tecnico, nell’effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempienti, e si procederà con la contestazione della sanzione di cui all’art. 29 del codice della strada da € 173,00 a € 694,00 oltre le spese di procedimento; e con la sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1 bis, del d.lgs. n. 267/2000 da € 25,00 ad € 500,00, fatta salva ogni ulteriore più grave responsabilità;
il testo integrale dell'ordinanza è consultabile nella sezione allegati