Descrizione
IL SINDACO
a norma dell’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, che testualmente recita:
“Art. 21 - Aggiornamento degli albi.
(Articolo così sostituito dall’art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405)
Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti.
Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile dell’anno 1953 e nel mese di aprile di ogni secondo anno dei successivi bienni, il sindaco di ciascun Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.
Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli artt. 15 e seguenti e i termini e le modalità in esse stabiliti.”;
RENDE NOTO
che, da oggi a tutto il mese di luglio, sarà proceduto alla formazione degli elenchi per l’aggiornamento degli albi dei Giudici popolari per le Corti di assise e per le Corti di assise di appello.
I Giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Per i Giudici popolari delle Corti di assise di appello, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), è richiesto il possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari - ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati - sono invitati a chiedere all’Ufficio comunale l’iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il 31 luglio p.v.
Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.
Dalla residenza comunale, lì 4 maggio 2023
IL SINDACO
Avv. Mario Antonio FAEDDA