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COMUNE DI OLMEDO – ROTTAMAZIONE QUINQUIES

Dettagli della notizia

avvio procedura

Data:

31 Luglio 2026

Data di scadenza:

15 Dicembre 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

Il Comune di Olmedo, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31.07.2026, ha stabilito di aderire alla “rottamazione quinquies” come consentito e con le modalità disciplinate dall’art. 1, commi da 82 a 101, delle n. 199/2025 e dall’art. 10 quinquies, Dl 38/2026, convertito con legge n.  88/2026.

Pertanto per i contribuenti si apre la possibilità di regolarizzare i debiti affidati alla Agenzia delle entrate-Riscossione (Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativi ai seguenti tributi locali:

  • ICI/IMU/TASI;
  • TARSU/TARES/TARI;
  • SANZIONI AMMINISTRATIVE, INCLUSE LE MULTE STRADALI;
  • ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI

Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all’agente della riscossione.

La definizione si applica anche agli importi in contezioso, per i quali, l’art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice

Il vantaggio principale è la riduzione dell’importo dovuto, per cui il contribuente paga solo il capitale del debito e le somme maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, con lo stralcio di sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all’art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all’art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all’aggio spettante all’Agente della riscossione;

La misura non scatta automaticamente. È necessario presentare domanda e attendere la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che definisce anche il piano di pagamento.

Il debito può essere saldato in un’unica soluzione oppure a rate. La rateizzazione consente di diluire il pagamento nel tempo ma il beneficio della sanatoria resta vincolato al rispetto puntuale delle scadenze. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo.

La decadenza scatta in caso di mancato o insufficiente pagamento, oppure se si saltano alcune rate previste dal piano. In queste ipotesi, il contribuente perde i vantaggi della definizione agevolata e il debito torna a essere dovuto per intero, con sanzioni e interessi riattivati.

La rottamazione non è automatica per il contribuente. Anche nel caso di adesione da parte del Comune, la sanatoria non si applica automaticamente. Il contribuente dovrà infatti seguire una procedura precisa:

  • a decorrere dal 15 ottobre 2026, l’agente della riscossione renderà disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
  • il debitore dovrà presentare tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione, con le modalità esclusivamente telematiche che la stessa ADER pubblicherà nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026;
  • il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;
    entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera f), comma 1, dell’articolo 10-quinquies del D.L. n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate (che non possono essere inferiori a 100 euro) con le relative scadenze;

La procedura pertanto si svolgerà esclusivamente tramite la piattaforma Agenzia delle entrate-Riscossione (Ader).

Ultimo aggiornamento: 31/07/2026, 12:45

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