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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 2023 Scadenza versamento a saldo (16/12/2023)

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Scade il 16 dicembre il versamento del saldo IMU 2023. Il mancato versamento è sanzionato.

Data:

30 Novembre 2023

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Descrizione

AVVISO

Il 16 dicembre 2023 scade il termine per il versamento del saldo dell’Imposta Municipale Propria relativa all’anno 2023. Il saldo, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all’imposta dovuta per l’intero anno 2023 calcolata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune, con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno.

Il mancato, parziale e/o tardivo versamento sarà sanzionato ai sensi di legge.

 

SOGGETTI PASSIVI

È soggetto passivo il possessore di immobili, intendendosi per tale, il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, e l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Per il calcolo dei mesi dell’anno (nei quali si è protratto il possesso) si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni dei quali è composto il mese stesso. Il giorno del trasferimento dell’immobile è sempre computato a carico del soggetto acquirente e l’imposta dovuta per il mese del trasferimento è sempre a carico dell’acquirente nel caso in cui i giorni di possesso dovessero risultare uguali a quelli del cedente.

In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.

Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.

Ai sensi dell’art. 1, comma 759 lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2019, sono esenti, a decorrere dal 1° gennaio 2023, “… gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché' cessa il diritto all'esenzione …”.

 

CALCOLO

Il calcolo può essere effettuato direttamente sulla home page del sito www.comune.olmedo.ss.it cliccando sull'applicativo "Calcolo IMU"

 

Ultimo aggiornamento: 04/12/2023, 13:57

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